La successione ereditaria nella convivenza e nelle unioni civili

La successione ereditaria nella convivenza e nelle unioni civili

Avvocato dell’eredità unioni civili

La successione ereditaria nella convivenza e nelle unioni civili

La Legge n. 76/2016

Il 4 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” .
La detta legge ha introdotto nel nostro ordinamento:
a) l’unione civile: una nuova “specifica formazione sociale” ai sensi dell’art. 2 della Costituzione riservata solo a persone dello stesso sesso che si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ed è attestata dal certificato di costituzione dell’unione civile registrato – a cura dell’Ufficiale di Stato Civile – presso l’archivio Comunale dello Stato Civile; 
b) la convivenza di fatto cioè quella situazione di fatto che si instaura – a prescindere da una sua formalizzazione – sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso legate da un vincolo affettivo stabile e che assume ora rilevanza giuridica.

Le Unioni Civili: conseguenze sul diritto delle successioni

Per quanto riguarda il diritto delle successioni, il legislatore ha voluto equiparare giuridicamente l’unione civile al matrimonio per molti dei diritti e doveri. Il comma 21 dell’articolo unico della Legge n. 76/2016 prevede infatti che alle parti dell’unione civile si applicano le norme sull’indegnità, sui legittimari, sulla successione legittima, sulla collazione e sui patti di famiglia.
Ogni riferimento al coniuge di cui agli contenuto in queste norme dovrà essere inteso come riferito anche alla “parte dell’unione civile“.
Si elencano qui di seguito le principali applicazioni della normativa.

Norme sulla successione legittima

Ogni riferimento al “coniuge” presente nella normativa in questione va integrato con il riferimento alla “parte dell’unione civile”.
Le norme di cui agli artt. 565, 581(Concorso del coniuge o della parte dell’unione civile con i figli) , 582 (Concorso del coniuge o della parte dell’unione civile con ascendenti, fratelli e sorelle), 583 (Successione del solo coniuge o della sola parte dell’unione civile) e 584 (Successione del coniuge o della parte dell’unione civile putativo) del Codice Civile vanno quindi riferite ad entrambi i soggetti di cui sopra.

Norme sulla successione necessaria

La legge in questione ha posto tra i legittimari (coloro cui fa capo il diritto di legittima) anche la “parte dell’unione civile” ed ha pertanto integrato come segue il relativo elenco: il coniuge, o la parte dell’unione civile, i figli, gli ascendenti.
Conseguentemente gli articoli è necessario aggiornare anche le norme che disciplinano i diritti ad essi riservati: art. 540 (sulla riserva a favore del coniuge), 542 (concorso di coniuge e figli) e 544 ( concorso di ascendenti e coniuge) c.c.

L’indegnità

L’art. 463 del Codice Civile, nella nuova lettura orientata dalla L. 76/2016, esclude dall’eredità per indegnità a riceverla coloro che hanno commesso fatti di particolare gravità nei confronti della persona della cui successione si tratta, o il coniuge o la parte dell’unione civile, o un discendente, o un ascendente della medesima.

La collazione

Per quanto riguarda la collazione, sono conseguentemente modificati glia artt. 737 (soggetti tenuti alla collazione); 738 (Limiti della collazione per il coniuge o la parte dell’unione civile) e 739 (Donazioni ai discendenti o al coniuge o alla parte dell’unione civile dell’eredeDonazioni a coniugi o alle parti dell’unione civile)

Patti di famiglia

Il patto di famiglia è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Per quanto concerne i soggetti partecipanti al patto, la relativa disciplina deve essere integrata nel senso che al contratto devono partecipare anche il coniuge o la parte dell’unione civile e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Vale la pena infine ricordare una serie di casi su cui la disciplina in esame ha un impatto di particolare rilevanza:
TFR: la legge prevede che “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 (l’indennità di preavviso e quella di fine rapporto) del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile” (articolo 1, comma 17, della Legge 20 maggio 2016, n. 76).
– il diritto all’ottenimento della reversibilità della pensione spetta anche alla “parte dell’unione civile”.

La convivenza di fatto: l’irrilevanza sotto il profilo dell’ordine dei successibili

La convivenza diviene giuridicamente rilevante quando due persone maggiorenni (tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso comune.
Con specifico riferimento ai diritti derivanti dalla morte di uno dei conviventi, la Legge n. 76/2016 prevede che:
il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente proprietario per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
– In caso di morte del conduttore, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza.
In caso di morte del convivente derivante da fatto illecito spetta al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge.

La convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo dei diritti successori (diversi da quelli sopra ricordati) che il nostro ordinamento riconosce ai coniugi.
Pertanto, nessun diritto spetta – in assenza di disposizioni testamentarie – al convivente in caso di morte del compagno.

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