D.P.C.M 3 novembre 2020
D.P.C.M. 3 Novembre 2020
In conseguenza dell’evoluzione della pandemia provocata dal Covid-19, al fine di contenere il notevole rialzamento della curva dei contagi, il D.P.C.M. 24 ottobre viene sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre.
Nel provvedimento in esame è contemplato un duplice scenario normativo costituito da norme: norma valide per l’intero territorio nazionale e norme valide limitatamente all’ambito regionale.
NORME NAZIONALI
limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
– chiusura per: mostre e musei; nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica; corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
– consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
– didattica a distanza per le scuole secondarie di primo e secondo grado (tranne le 1° medie), ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
– didattica in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (dalle 2° media), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
– circolazione dei trasporti pubblici locali e ferroviari regionali con capienza limitata al 50 per cento;
NORME REGIONALI
Italia divisa in 3 zone con regime differenziato in base alla gravità dei contagi. In particolare:
ZONA GIALLA
Si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate. Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
ZONA ARANCIONE
Criticità medio-alta: Puglia e Sicilia.
– Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
– vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
– sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio.
ZONA ROSSA
Elevata criticità: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.
– Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, anche all’interno del territorio stesso, ad eccezione delle ipotesi di necessità e urgenza;
– chiusura per: negozi al dettaglio ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole; mercati di generi non alimentari; attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– consentito lo svolgimento, in forma individuale, di attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
– sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
– attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media;
– restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.