Responsabilità del provider

Con il termine provider si indica una società che offre ai propri utenti accesso alla rete Internet e/o servizi in qualche modo connessi all’utilizzo della stessa.
La figura del Provider ha assunto nel tempo rilevanza in relazione ai comportamenti illeciti degli utenti della rete ed alla potenziale posizione di corresponsabilità ad essi attribuibile.
Il Provider risulta infatti essere un più facile obbiettivo su cui far valere azioni a tutela di diritti lesi da singoli utenti.

A livello comunitario, la responsabilità del provider per il servizio di memorizzazione delle informazioni fornite ed a richiesta dell’utente della rete, destinatario del servizio è regolata dagli art. 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.
In particolare, ai fini dell’esenzione della responsabilità di cui trattasi, il prestatore del servizio:
a) non deve essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non deve essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione;
b) non appena al corrente di tali fatti, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

Lo Studio offre assistenza giudiziale estragiudiziale sia ad utenti che a prestatori del servizio (provider) in tutte le questioni relative ai soggetti ed alle relative responsabilità in materia di contenuti illeciti in rete.